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Immagine del redattoreAlessandra Condello

Guida al Decreto Interministeriale per il Tirocinio Pratico-Valutativo

Pochi giorni fa è stato pubblicato il testo del Decreto Interministeriale (“Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”) che spiega in cosa consisterà il Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) per questa fase transitoria.

Ma cosa riporta il testo?




L'articolo 1 riporta ciò che la legge 8 novembre 2021, n. 163 all’articolo 7 comma 1 già specificava, ovvero i criteri per l’abilitazione di coloro che hanno acquisito o acquisiranno la laurea magistrale in psicologia in percorsi didattici non ancora abilitanti (norma transitoria): il superamento di un Tirocinio Pratico-Valutativo e di una Prova Pratica Valutativa (PPV).



L’articolo 2, nei suoi commi, va invece a spiegare in cosa effettivamente consisterà il TPV.


Il TPV si strutturerà in 30 CFU (750 ore) di attività formative professionalizzanti da svolgersi presso “qualificati enti esterni convenzionati con le università” - come già avveniva - ma parte di tali attività si dovrà adesso svolgere presso “strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN”.

Tuttavia, se da parte delle strutture non potrà essere garantita una adeguata disponibilità di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV potrà essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.


Le attività, effettuate sotto supervisione del tutor, prevedono:

  • osservazione diretta;

  • attività finalizzate ad un apprendimento situato (partecipazione attiva all’interno di uno specifico contesto);

  • sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, le quali fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo (legge 56/89).


Il TPV, pertanto, prevede:

  • attività, individuali o di gruppo, finalizzate ad apprendere metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;

  • esperienze pratiche (laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti) da svolgersi individualmente o in gruppo.


La valutazione del TPV consisterà nella compilazione, da parte del tutor, di un libretto nel quale viene espresso un giudizio sulle competenze acquisite relative all’applicazione delle conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale e a questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, inoltre, il tutor rilascerà una attestazione della frequenza.

Il TPV viene considerato superato mediante il conseguimento di un giudizio d’idoneità.


Ai fini della valutazione del TPV, potranno essere riconosciute anche le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi per un totale di 30 CFU (750 ore). Nel caso in cui non si raggiungesse il monte ore necessario, si potrà richiedere all’università ove si ha conseguito la laurea magistrale l’ammissione al tirocinio per le ore residue.


L’articolo 3, infine, specifica in cosa consisterà la Prova Pratica Valutativa.

Per quanto riguarda questo punto, rimandiamo alla spiegazione del Decreto Ministeriale sull’Esame di Stato.


Abbiamo dunque analizzato il contenuto del testo, tuttavia rimangono ancora alcuni punti non chiariti, come ad esempio le tempistiche entro cui dovrà essere svolto il TPV o la necessità di dover svolgere le 750 ore in una o più strutture (come avviene attualmente attraverso la suddivisione delle 1000 ore in due semestri). Oltre a ciò, si aggiunge il dubbio in merito a quali possano essere considerate “strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN”.

Rimaniamo dunque in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri che, come sempre, continueremo a sollecitare e monitorare.


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1 Comment


crilucc
Jun 27, 2022

In merito al riconoscimento di ore di tirocinio svolte successivamente al corso di studio, io ho svolto anche il tirocinio post triennale perchè avevo intenzione di iscrivermi all'albo B (senza dare l'esame per l'iscrizione alla sezione b dell'albo), poi ho deciso di proseguire con la magistrale. Secondo voi, possono essere recuperate queste ore?

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