Statuto Associativo
Il nostro statuto associativo.
LAPSI è un’Associazione registrata e adotta uno Statuto con il quale le socie e i soci convengono in merito alle regole fondamentali sulla vita associativa, il suo funzionamento, l’ordinamento interno e gli scopi sociali. Nello Statuto sono infatti contenute tutte le regole generali sulla vita quotidiana e associativa della nostra Associazione ed è in questo documento che vengono definite in modo dettagliato le attività che svolgiamo in relazione al nostro scopo sociale.
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
È costituita fra le presenti e i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione: “Libera Associazione Psicologia – L.A.Psi.”, da ora in avanti denominata “Associazione” con sede legale nel Comune di Roma ed essa ha durata illimitata.
ART. 2
(Disciplina dell’Associazione)
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dal Codice del Terzo Settore. Il Regolamento interno, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo, è discusso e votato a maggioranza dall’Assemblea. Eventuali aggiornamenti e/o modifiche possono essere decisi dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo delle/degli associate/i.
ART. 3
(Scopo, finalità e attività)
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri soci e socie, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.
Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l’Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
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interventi e servizi sociali;
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educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
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formazione universitaria e post-universitaria;
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ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’Associazione persegue lo scopo di valorizzare la figura professionale delle psicologhe e degli psicologi nei diversi contesti sociali, sanitari ed educativi, attraverso un lavoro di politica professionale attraverso:
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la restituzione della dignità e del valore professionale alla categoria professionale psicologica, considerata ad oggi marginale all’interno delle decisioni di politica nazionale;
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la tutela della psicologia, della sanità pubblica, delle psicologhe e degli psicologi dall’esercizio abusivo della professione;
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la strutturazione di progetti, attività e iniziative atte alla tutela, valorizzazione e promozione della professione psicologica nei contesti sociali, sanitari ed educativi e presso il mercato del lavoro;
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la rappresentanza della categoria professionale delle psicologhe e degli psicologi all’interno degli Organi istituzionali preposti e nel contesto della società civile;
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la collaborazione con la politica nazionale al fine di attuare politiche di sostegno per la salute mentale della popolazione;
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la creazione di un senso d’identità di categoria coeso nel raggiungimento degli obiettivi comuni per un miglioramento della situazione relativa alla disciplina psicologica in Italia.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 4
(Socie fondatrici e soci fondatori)
Le socie fondatrici e i soci fondatori hanno valore di memoria storica per l’Associazione e sono coloro che hanno firmato il primo Statuto dell’Associazione, ponendo le basi per il suo sviluppo successivo. Non possono essere aggiunti nuove/i Fondatrici o Fondatori ed essi hanno ruolo consultivo, propositivo e hanno diritto di voto nel momento in cui risultano tesserate/i all’Associazione e si impegnano attivamente all’interno della stessa.
Sono fondatori e fondatrici coloro che hanno firmato il primo Statuto del 2021: Alessandra Condello, Simona Delli Santi, Antonello Di Marzio, Selene Gamba, Sebastiano Musolino, Davide Pirrone, Eugenio Trotta e Elisa Vassallo.
ART. 5
(Ammissione e numero delle associate e degli associati)
Il numero delle associate e degli associati è illimitato.
Possono aderire all’Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammessa/o come associata/o dovrà presentare al Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
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l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
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la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate e agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associata/o ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 6
(Diritti e obblighi delle associate e degli associati)
Le associate e gli associati hanno il diritto di:
-
eleggere gli organi associativi e di essere elette/i negli stessi;
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essere informate/i sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
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partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
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concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
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essere rimborsate/i dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
-
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
-
recedere in qualsiasi momento.
Le associate e gli associati hanno l’obbligo di:
-
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
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svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
-
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
-
di contribuire alla vita dell’Associazione impegnandosi attivamente nel proprio territorio, producendo informazione oppure attività politiche, istituzionali e/o generali dell’Associazione;
-
di mantenere la riservatezza, all’esterno dell’Associazione, circa i contenuti non pubblici sottoposti a ricognizione o dibattito interno;
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di tutelare l’Associazione e rispettare, nell’ambito della loro attività di Associati, le disposizioni operative degli Organi Associativi.
ART. 7
(Perdita della qualifica di associata/o)
La qualifica di associata/o si perde per morte, recesso, esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione. Inoltre, la qualifica di associata/o viene meno anche nel caso in cui l’associata/o contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, e nei seguenti altri casi:
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dimissioni;
-
mancato versamento della quota sociale;
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incompatibilità nelle azioni con le idee, gli scopi e le decisioni dell’Associazione;
-
utilizzo improprio o appropriazione indebita del nome dell’Associazione per scopi contrari ai suoi valori fondanti;
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violazione del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi.
L’associata/o può essere esclusa/o dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni dell’interessata/o. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associata/o che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l’esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.
In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
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richiamo scritto;
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sospensione dal tesseramento per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
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ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.
L’associata/o può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associata/o. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato con l’avvenuta comunicazione.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Le associate e gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 8
(Organi)
Sono organi dell’Associazione:
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Assemblea;
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Consiglio Direttivo;
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Presidente;
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Organo di controllo.
ART. 9
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutte/i coloro che sono iscritte/i nel libro delle/degli associate/i.
Ciascun’associata/o può esprimere soltanto un voto. Ciascun’associata/o può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra/o associata/o mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun’associata/o può rappresentare sino ad un massimo di 3 associata/o.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, comunicata almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro delle associate e degli associati, ovvero a mezzo di posta elettronica.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
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nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
-
approva il bilancio di esercizio;
-
effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
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delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
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delibera sulla esclusione delle associate e degli associati;
-
delibera sulle modificazioni dello Statuto;
-
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
-
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle associate e degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate e degli associati presenti, in proprio o per delega. È ammessa la partecipazione in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici e gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal/la Presidente o, in sua assenza o impedimento, dalla/dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l’Assemblea, a maggioranza delle persone presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, una/o presidente. L’Assemblea nomina una/o Segretaria/o e, all’occorrenza, gli scrutatori o le scrutatrici.
Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci e delle socie presenti.
Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura della/del Presidente e della/del Segretaria/o, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo.
Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate e degli associati; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci e delle socie aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 delle persone presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci o delle socie aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci e delle socie presenti, di persona o per delega, in assemblea.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate e degli associati.
ART. 10
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
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eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
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formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; - predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
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predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; - deliberare l’ammissione e l’esclusione delle associate e degli associati;
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deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate e degli associati;
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stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
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curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
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istituire gruppi a sezioni di lavoro le cui coordinatrici e i coordinatori possono essere invitate/i a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
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delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
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dare esecuzione alle delibere assembleari;
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predisporre gli eventuali regolamenti interni;
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stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
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compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
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stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
-
vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 3 e 11, per la durata di 4 anni e rieleggibili.
La maggioranza delle amministratrici e degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti e dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza delle presenti e dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Le amministratrici e gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici e agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dalla/dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. La/il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura della/del Presidente e della/del Segretaria/o, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
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una/o o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, una/o deve essere Vicaria/o della/del Presidente);
-
la/il Segretaria/o;
-
la/il Tesoriere.
La sostituzione della/del Presidente, della/del Vicepresidente o di singoli componenti del Consiglio Direttivo avviene eleggendo, con le medesime modalità, il singolo ruolo o componente mancante.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
ART. 11
(Presidente)
La/il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
La/il Presidente è eletta/o dall’Assemblea tra le/i proprie/i componenti a maggioranza delle presenti e dei presenti.
La/il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza delle presenti e dei presenti.
Ha i seguenti compiti e poteri:
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convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
-
convocare l’Assemblea delle Socie e dei Soci;
-
sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
-
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con la/il Tesoriera/e;
-
nominare avvocate/i, procuratrici e procuratori nelle controversie attive e passive riguardanti l’Associazione.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, la/il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina della/del nuova/o Presidente.
La/il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitata/o nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 12
(Segretaria/o)
La/il Segretario, di concerto con la/il presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione (ivi compresi i libri dell’Associazione), redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea (in caso di assenza, viene nominata/o una/o sostituta/o dal Consiglio Direttivo) e cura i rapporti interni ed esterni all’Associazione.
ART. 13
(Tesoriera/e)
La/il Tesoriera/e, di concerto con la/il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Il suo ruolo può essere ricoperto dalla/dal Presidente. In particolare:
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provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione;
-
mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea delle Socie e dei Soci.
ART. 14
(Gruppi di lavoro)
I Gruppi di Lavoro sono gruppi di soci e socie la cui costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su proposta degli interessati.
Si occupano di specifiche attività o tematiche utili a perseguire gli scopi associativi. Possono avere scopo consultivo, di produzione di pareri o di gestione di attività operative.
Le/i referenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
ART. 15
(Coordinatrici e coordinatori Territoriali)
La Coordinatrice o il Coordinatore Territoriale si occupa di gestire le attività di uno specifico territorio regionale e coordina i soci e le socie presenti sul territorio. Viene nominata/o e revocata/o dal Consiglio Direttivo, previa consultazione fra le socie e i soci impegnate/i attivamente sul territorio, rispondendo e riportando al Consiglio Direttivo.
Le Coordinatrici e i Coordinatori Territoriali hanno funzioni consultive e propositive verso il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Fra i loro compiti specifici vi è la gestione e l’ampliamento dei soci e delle socie all’interno dei gruppi territoriali per sviluppare e far crescere l’Associazione nei vari territori.
I gruppi territoriali sono le articolazioni regionali dell’Associazione. Non possono avere statuto autonomo e propria personalità giuridica, ma hanno autonomia organizzativa e gestionale sotto la guida della Coordinatrice o del Coordinatore.
Accedono, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, alle risorse economiche e strumentali dell’Associazione.
Se autorizzate/i dal Consiglio Direttivo possono utilizzare i marchi e il nome dell’Associazione per rappresentarsi, avendo cura di informare il Consiglio Direttivo ogni volta che tali utilizzi vengano effettuati.
Il gruppo territoriale non può in ogni caso assumere impegni economici o di prestazioni di servizi verso terzi senza delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 16
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
Le componenti e i componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte/i tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una/o delle/dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
Le componenti e i componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle amministratrici e agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 17
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare una/un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
ART. 18
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate, dai beni e dai fondi di riserva costituiti con l’avanzo di gestione. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle donazioni e da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo accetti con delibera.
Le uscite sono costituite dalle spese deliberate dal Consiglio Direttivo per perseguire gli scopi dell’Associazione. In presenza di spese straordinarie il Consiglio Direttivo chiede il parere vincolante dell’Assemblea.
Vige divieto assoluto di distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita associativa.
ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate e ai propri associati, alle lavoratrici e ai lavoratori, alle collaboratrici e ai collaboratori, alle amministratrici e agli amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 20
(Bilancio di esercizio)
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, fatte salve successive modifiche e integrazioni di legge.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano maggiori di 100.000,00€ annui, l’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle/ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, alle/ai dirigenti, alle associate e agli associati.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano maggiori di 1.000.000,00€ annui, l’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 21
(Libri)
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
-
libro delle associate e degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
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registro delle volontarie e dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Le associate e gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
-
domanda scritta o email da inviare al Consiglio Direttivo.
ART. 22
(Volontarie/i)
Le volontarie e i volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività delle volontarie e dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Alle volontarie e ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dalle volontarie e dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L’Associazione deve assicurare le volontarie e i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 23
(Lavoratrici/lavoratori)
L’Associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
ART. 24
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra le proprie associate e i propri associati.
ART. 25
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.