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BONUS PSICOLOGO: VADEMECUM PER L’UTILIZZO

Aggiornamento: 10 ago 2022

Dopo mesi di attesa, finalmente il Bonus Psicologo è arrivato al capolinea con la prossima pubblicazione dei Decreti Attuativi (qui il documento visionabile: https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1651223508.pdf).


Ma cosa prevede il testo? Andiamo a capire nel dettaglio il funzionamento del Bonus.



Chi può richiederlo?

Possono usufruire del Bonus “le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”.


Per cosa può essere utilizzato?

Il Bonus può essere utilizzato per sostenere le spese relative alle sole sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al proprio Ordine di appartenenza.


Come comunicare l’adesione da parte dei professionisti?

Dal 21 Luglio è possibile iscriversi alle liste dei professionisti cui potranno rivolgersi i cittadini che beneficiari del bonus psicologico.

Le informazioni inerenti la richiesta del bonus psicologico da parte del cittadino sono reperibili ai seguenti link:

L’adesione all’elenco dei professionisti avviene solo ed esclusivamente compilando il form presente in una sezione dedicata nell’area Riservata del Sito www.psy.it. Non è prevista adesione né attraverso altre piattaforme, né tramite procedure regionali/provinciali.

Potranno aderire tutti gli psicologi regolarmente iscritti all’Albo ed esercitanti la libera professione abilitati all’esercizio della psicoterapia.


L’iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili è possibile a partire dal 21/07/2022 fino al termine dell’iniziativa, ovvero, fino all’esaurimento del fondo destinato al finanziamento del Bonus (10 milioni di Euro). Ogni settimana il CNOP comunicherà gli elenchi aggiornati dei professionisti aderenti all’INPS (che ovviamente aggiornerà l’elenco sulla piattaforma per i cittadini) Gli elenchi dei professionisti saranno poi visibili solo per i cittadini beneficiari individuati dalla graduatoria INPS sul portale di quest’ultimo.

Tutti i professionisti, che avranno aderito all’iniziativa, saranno inseriti in appositi progetti di monitoraggio delle attività e degli esiti degli interventi allo scopo di poter sostenere, anche per il futuro, l’importanza dell’intervento psicoterapeutico per il singolo e per la collettività.


Cosa deve fare il professionista contattato da un beneficiario e come ottenere l’onorario professionale?

Il cittadino beneficiario comunicherà al professionista il proprio codice univoco rilasciato dall’INPS.

Il professionista attraverso il portale INPS dovrà:

  • Autenticarsi nella suddetta piattaforma tramite:

    • Carta di identità elettronica (CIE);

    • Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID);

    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

  • Comunicare il proprio IBAN;

  • Verificare la disponibilità dell’importo della propria prestazione;

  • Indicare importo e data della seduta concordata con il beneficiario.

Una volta erogata la prestazione il professionista dovrà:

  • Emettere fattura intestata al beneficiario indicando nella stessa anche il codice univoco di quest’ultimo;

  • Inserire nella piattaforma INPS il medesimo codice univoco, il numero e importo della fattura emessa;

  • Starà poi all’INPS comunicare al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

Infine, una volta verificato l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, l’INPS provvederà alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dal professionista (e per le quali è stata emessa regolare fattura) entro il mese successivo alla data di emissione della stessa tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato in sede di registrazione.


Quanto sarà l’importo corrispondente?

Il Bonus può essere richiesto una sola volta a favore della persona con un reddito ISEE non superiore a 50.000 euro, parametrato in base alle seguenti fasce:

  • se inferiore a 15.000 euro, verrà erogato un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario, per un tariffario di massimo 50 euro per ogni seduta;

  • se compreso tra 15.000 e 30.000 euro, verrà erogato un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario, per un tariffario di massimo 50 euro per ogni seduta;

  • se superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, verrà erogato un importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario, per un tariffario di massimo 50 euro per ogni seduta.


Come richiederlo?

A partire dal 25 luglio fino al 24 ottobre sarà possibile richiedere il Bonus tramite la piattaforma INPS.

La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” tramite il sito www.inps.it e seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.


Entrando in Homepage sul sito dell'INPS, cliccare su "Prestazioni e servizi" e, successivamente, su "Servizi". Cliccate su "Ordine alfabetico" e cliccate sulla lettera "P". L'ultimo servizio che compare nell'elenco è "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".


Si aprirà la finestra per accedere con lo SPID, con la CIE o con la CNS. Scegliete il servizio che volete utilizzare e vi chiederà, in alcuni casi, la conferma dei dati e dei contatti inseriti in piattaforma.


Proseguite e date il consenso alle richieste che vi compariranno. Vi si aprirà la sezione della vostra Area Riservata. Come primo servizio richiedibile vi comparirà "Contributo sessioni psicoterapia". Accedete al servizio e vi chiederà se volete richiederlo per voi stessi o per una persona terza.


Una volta selezionata una delle due opzioni, vi chiederà la verifica dei dati anagrafici, dei contatti e dei recapiti. Una volta confermato, la piattaforma verificherà l'ISEE in corso di validità. Se l'ISEE non è presente, il sistema blocca la richiesta e sarà possibile procedere solo con un ISEE valido.


Una volta completata la domanda, la piattaforma rilascerà una ricevuta con i dati del richiedente e il codice da utilizzare per sostenere le sedute tramite Bonus che dovrà essere comunicato al professionista.


Il richiedente deve accedere alla piattaforma INPS tramite la Carta di Identità Elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). È possibile richiederlo anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalità definite da INPS.

Nel momento della presentazione della domanda, il sistema individua automaticamente il codice fiscale del richiedente, nonché la regione o la provincia autonoma di residenza e i dati di contatto. Qualora il beneficiario sia diverso dal richiedente, il soggetto richiedente opera per conto del beneficiario nel rispetto delle indicazioni fornite da INPS.


In fase di presentazione della domanda, INPS verifica la sussistenza dei requisiti illustrati precedentemente (ISEE non superiore a 50.000 euro e condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica) e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida:

  • in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente potrà presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida;

  • in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

Non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.


Entro quando posso richiederlo?

Il Bonus è richiedibile fino al termine delle risorse stanziate (10.000.000 di euro) e l’assegnazione viene stabilita in base all’ordine di arrivo delle domande, dando priorità alle persone con ISEE più basso. Deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda e, decorso tale termine, è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.


Come viene comunicata l’approvazione della domanda?

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse.

L’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito.


Come può essere utilizzato?

Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato ai fini della prenotazione.

Il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata. Successivamente INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione.

Il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

Il professionista, erogata la prestazione, deve emettere fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.

INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.


Come può essere rimborsato? (Solo per le Regioni Autonome di Trento e Bolzano)

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all’Istituto stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dall’adozione del citato provvedimento, le risorse sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a “INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843” (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale “Contributo sessioni psicoterapia - tabella C decreto-legge n. 228 del 2021”.

INPS, verificato l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato. Per l’erogazione del contributo di cui al presente decreto INPS non è soggetto agli obblighi del sostituto di imposta.


Come viene monitorata l’erogazione?

A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e provinciali, INPS invia, entro la fine di ogni mese, al Ministero della Salute e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano una relazione contenente il numero di beneficiari, suddivisi per sesso, età, fascia ISEE e territorio di residenza, per consentire il monitoraggio della fruizione del Bonus, tramite indirizzo PEC preventivamente comunicato all’INPS dal Ministero della Salute, dalle Regioni e dalle Province di Trento e Bolzano.


Come vengono trattati i dati?

L’erogazione del Bonus richiede il trattamento di alcune tipologie di dati sensibili quali: situazione economica (ISEE) dei beneficiari, condizioni di salute (disagio psicologico, ecc.) anche riguardanti minori e sono effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di Titolari del trattamento, nominano INPS quale responsabile del trattamento.


Se volete supportare il nostro lavoro e diventare parte del cambiamento, potete tesserarvi al costo di 10€ per l'intero anno cliccando qui.


[Articolo scritto con la collaborazione di Antonio Marasco]

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