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Regolamenti TPV - Il quadro aggiornato

Dopo tanta attesa, finalmente sono usciti i primi regolamenti sul tirocinio di alcuni Atenei e a breve il CNOP pubblicherà il regolamento generale che va a specificare ogni fase e ogni aspetto del Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV).

Abbiamo analizzato ciò che l’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) e la Conferenza della Psicologia Accademia (CPA) hanno approvato in sede di Tavolo Tecnico e i regolamenti al momento disponibili di alcune sedi per potervi offrire un quadro della situazione, il quale verrà aggiornato non appena sarà disponibile il documento in via di delibera del CNOP.



Ma, nello specifico, di cosa si parla?


Caratteristiche del tirocinio


Per quanto riguarda le caratteristiche generali del tirocinio, nell’ambito delle attività formative professionalizzanti della classe magistrale in Psicologia (LM-51), possiamo già notare come dalle 1000 ore previste dall’ordinamento precedente si passerà ad un totale di 750 ore (circa 30 CFU).


Il documento AIP-CPA presenta una suddivisione dei 30 CFU tra Laurea Triennale L-24 (10 CFU) e Laurea Magistrale LM-51 (20 CFU).

Le attività formative svolte nella Laurea Triennale (10 CFU) possono essere realizzate attraverso:

laboratori;

  • esercitazioni pratiche;

  • simulazioni;

  • discussioni e studio di casi;

  • attività sul campo;

  • osservazione di processi/contesti di interesse professionale.

Una parte dei 10 CFU, a discrezione della sede, possono essere svolti in Enti esterni convenzionati (come avviene già in molte sedi).


Le attività formative svolte nella Laurea Magistrale (massimo 6 CFU) possono essere realizzate attraverso:

  • laboratori a valenza professionalizzante associati a specifici insegnamenti;

  • esperienze pratiche guidate (condotte preferenzialmente in piccoli gruppi);

  • tirocini interni al Dipartimento o in altri Dipartimenti;

  • partecipazione supervisionata nell’attività delle strutture interne all’Ateneo che erogano servizi di psicologia.


Le attività formative svolte nella Laurea Magistrale in contesti operativi (minimo 14 CFU), possono essere svolti presso enti esterni convenzionati con le Università. Parte di queste attività deve essere svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e di relativə tutor, il TPV esterno può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.


Le specifiche attività del TPV sono definite dai regolamenti didattici, anche in ragione dell’ambito/area di intervento psicologico cui la Laurea Magistrale si riferisce. È comunque opportuno che le attività siano stabilite in modo da non focalizzarsi in maniera esclusiva su un’unica area di interesse. Ciò in quanto l’abilitazione dovrà riguardare tutti gli ambiti della professione psicologica, con la sola esclusione della psicoterapia.


Il tirocinio viene programmato e valutato nella sede in cui si frequenta il Corso di Laurea Magistrale ma può svolgersi anche in una Regione diversa da quella in cui si trova l’Università di riferimento o all’estero. In questo caso, la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di unə tutor psicologə.


Per aiutarvi a navigare nel marasma dei nuovi regolamenti, vi riportiamo di seguito una sintesi delle normative, evidenziando adesso le differenze differenza tra i regolamenti già pubblicati tra le Varie Università (anche se, al momento, non sono ancora tantissime).


Molte Università prevedono un monte ore totale fisso ma alcune prevedono una suddivisione sia in ore che in sedi.

Le modalità di divisione delle 750 ore per Milano Statale e Bologna sono due: 500 ore in un ente e 250 nell’altro oppure 375 ore in entrambe le sedi; Lumsa e Torino prevedono, invece, la sola possibilità di svolgere 375 ore per semestre nei due enti corrispettivi ed, in particolare, la prima sottolinea come questa possibilità sia acconsentita esclusivamente in due particolari situazioni (nel caso in cui l’ente ospitante non si riveli sufficientemente formativo o nel caso non via sia la possibilità di fare attività in due aree di intervento differenti); infine alcune Università come la Cattolica e la Sapienza citano la possibilità di convenzionare più strutture ma non specificano come ripartire il monte orario.

Se il monte ore annuale totale rimane fisso, non possiamo dire la stessa cosa di quello settimanale o giornaliero.

Alcune università, infatti, specificano il massimale di ore che unə tirocinante può passare in struttura. Bologna e Firenze, ad esempio, individuano un massimo di 4-5 ore al giorno, mentre Torino parla di 8 ore.

Per i limiti settimanali, invece, abbiamo Torino e la Sapienza con il massimo di ore consentite (40); Lumsa che ne consente 30-35; Trento sottolinea come si debbano svolgere un minimo di 20 ore ed un massimo di 30, preferenzialmente ripartite sui 5 giorni settimanali; Bologna richiede lo stesso monte ore di Trento ma senza specificare il numero di giorni in cui suddividere le attività; San Raffaele e la Statale di Milano (il cui regolamento è quello di OPL – Ordine Psicologi Lombardia) con 15-30 ore; Firenze con 20-25 ore settimanali suddivise in 4-5 giorni della settimana.


Parlando dei contenuti e degli obiettivi il TPV consisterà in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, come l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate ad un apprendimento di abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale.

Tra i regolamenti già usciti, alcune Università hanno deciso di mantenere il criterio di partecipazione alle attività di tirocinio all’interno di 2 delle quattro aree disciplinari psicologiche (psicologia generale e sperimentale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo) come l’Ateneo di Firenze; mentre altre si sono adattate alla nuova normativa abolendo tale criterio (Messina, Cattolica) anche la Statale di Milano non lo prevede più ma sottolinea l’importanza di scegliere una struttura che possa formare su più aspetti possibili della psicologia.


Infine, per quanto riguarda il calendario di inizio delle attività abbiamo molte Università che non hanno ancora specificato tali modalità e le tempistiche ed altre che, invece, lo hanno fatto con risultati molto differenti tra loro.

Firenze prevede due date annuali: 15 marzo e 15 settembre; anche Lumsa e Sapienza prevedono l’inizio del percorso formativo a metà mese ma individuano 3 momenti durante l’anno: 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre; Messina e Trento, invece, fissano questo momento ad inizio mese con due regolamenti leggermente diversi se, infatti, per Messina la possibilità di iniziare il tirocinio si basa sulla presentazione della domanda entro il 20 del mese precedente, Trento richiede che la domanda sia fatta 30 giorni dopo la scadenza mensile (riportando l’esempio del loro sito: se si completa la domanda entro il 31 ottobre, si potrà cominciare il tirocinio dal 1° dicembre, se si completa entro il 30 novembre, si potrà cominciare il tirocinio dall’inizio di gennaio, ecc).


Requisiti ed obblighi dell’ente


Per il momento sappiamo solo che, per ogni regolamento uscito fino ad ora, sia obbligatorio il fatto che lə tutor di tirocinio sia unə psicologə iscrittə all’Albo A da almeno tre annualità.

Valutazione del tirocinio

Anche la valutazione delle attività del Tirocinio Pratico Valutativo sembra trovare una base comune tra i regolamenti, per cui si richiede che lə tutor apponga un giudizio sulle competenze acquisite dallə studentə.

In caso il giudizio non raggiunga l’idoneità, lə tirocinante sarà tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio.


Restiamo in attesa della pubblicazione dei regolamenti anche delle altre Università e di quello del CNOP, ma finalmente il quadro relativo al TPV si sta delineando in maniera definitiva.


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