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Immagine del redattoreSebastiano Musolino

EDS vs PPV: la guida (speriamo) completa per orientarsi

Con la conclusione della II sessione 2022 possiamo dire di essere entrati ufficialmente in una nuova fase per l’abilitazione alla professione di psicologə: l’avvio della Prova Pratico-Valutativa.


Abbiamo visto come è andato il primo anno di Esame di Stato riformato e siamo in attesta di vedere i primi Corsi di Laurea abilitanti, che partiranno con il nuovo Anno Accademico 23/24 da questo ottobre. Ma il prossimo passo è capire cosa succederà con la prima sessione della PPV, la quale si svolgerà in concomitanza con l’EdS



Ma in cosa consiste? E quali sono le differenze con l’Esame di Stato?


Partiamo da un presupposto: le due prove abilitanti fanno riferimento a due normative totalmente differenti.


L’Esame di Stato è regolamentato dal D.P.R. n.328 del 2001, il quale prevede che si può accedere alla prova abilitante dopo aver svolto un tirocinio di 2 semestri consecutivi per un totale di 12 mesi (Capo X).


La Prova Pratico-Valutativa è regolamentata dal D.I. n.567 del 2022, il quale prevede che si può accedere alla prova abilitante dopo aver svolto un Tirocinio Pratico-Valutativo di 30 CFU, corrispondenti a 750 ore (art. 2).


L’altra enorme differenza è che il bando dell’EdS viene scritto e pubblicato dal Ministero dell’Università tramite Ordinanza Ministeriale mentre la PPV è di competenza delle singole università. Pertanto, ogni Ateneo che prevede nella propria offerta formativa un CdL in Psicologia (LM-51) è tenuta a organizzare la prova abilitante.


Altro punto da tenere in considerazione è che l’EdS verrà organizzato fino al 2026, come previsto dal D.I. 567/2022. Da quella data in poi bisognerà contattare l’università in cui si vorrà svolgere per richiedere di attivare una sessione per sostenere la prova abilitante. Noi consigliamo, ovviamente, di non aspettare e di svolgere al più presto l’EdS per evitare di incorrere in problematiche future di cui non possiamo ancora conoscere gli eventuali sviluppi.


In termini di contenuti della prova, non esistono differenze perché entrambe fanno riferimento al D.I. 567/2022 ed entrambe consisteranno in una prova orale che verterà su “legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale”. Quello che ancora non si sa è la modalità: a distanza o in presenza?


Come avevamo scritto tempo fa nel Decreto Milleproroghe veniva indicato che “non sarà prorogata fino al 31 dicembre 2023 la legge 25 febbraio 2022, n. 15 per le professioni indicate all’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163”, pertanto non sappiamo se l’EdS verrà svolto a distanza o si tornerà in presenza. Ciò che sappiamo, invece, è che la PPV, venendo organizzata dall’Università, potrebbe prevedere (come nel bando di Padova) la modalità a distanza.


Ma perché questa differenza?


Attraverso la Legge n.168 del 1989 (Titolo II) si riconosce all’Università autonomia “didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri regolamenti e statuti”. E ciò è quello che determina una enorme varietà di regolamenti relativi al TPV e alla PPV.


Infatti, ogni ateneo ha stabilito, nei propri regolamenti, le modalità per richiedere il passaggio al TPV:

  • alcuni lo facevano partire da una data, successiva alla pubblicazione del D.I. 567/2022;

  • alcuni richiedevano una documentazione da firmare e inviare alla segreteria dell’università;

  • altri prevedevano un “complesso sistema di levi e specchi” per cui “nella giungla dovrai stare finché un cinque o un otto non compare”.


Pertanto, in base alla propria situazione si può capire quale prova svolgere verificando sui documenti rilasciati a fine tirocinio dall’Università e in base al regolamento adottato a quale normativa si fa riferimento: se si sono fatte 750 ore e/o raggiunti 30 CFU si dovrà sostenere la PPV, altrimenti bisognerà svolgere l’EDS.


A questo, inoltre, bisogna aggiungere la limitazione che ogni università sta applicando per accedere alla PPV: se all’inizio era solo Padova a vincolare l’accesso agli interni (laureati o tirocinanti di Padova), adesso tutte le università stanno iniziando a seguire questo sentiero a cui si aggiungono alcune che vincolano ad una certificazione dei 30 CFU per potervi accedere (come succede a Torino) e altre che vincolano a chi ha conseguito la laurea presso di esse (come indicato dalla Bicocca).


La motivazione fornita è “questioni organizzative”. Leggendo i numeri di iscrittə alla II sessione del 2022 c’è stato un netto aumento rispetto agli anni passati e Padova è stata l’università con più iscrizioni all’EdS (più di 700), pertanto comprendiamo questo eccesso di cautela che le università stanno perseguendo. Allo stesso tempo non possiamo condividere questi vincoli perché in questo modo viene meno il diritto di poter svolgere la prova abilitante nella sede in cui la si vuole sostenere, in base a tanti fattori insindacabili e personali.


Un caso limite, per il TPV e per la PPV, è l’Università di Bari. Come sapete, in Puglia si sta vivendo una situazione ai limiti dell’assurdo e ciò ha causato un blocco anche nel fornire delle linee guida sulla regolamentazione del TPV. Ecco perché, se andate sul loro sito, troverete i riferimenti al tirocinio da 1000 ore. Ciò implica che a Bari si possa sostenere solo l’EdS e non è, al momento, contemplata la PPV.


Per completare il quadro della situazione, bisogna aggiungere un ultimo ma fondamentale pezzo: le università telematiche.


Dopo la pubblicazione dei regolamenti per il TPV, era emerso che le telematiche non avrebbero organizzato le PPV per quest’anno ma avrebbero aspettato il prossimo per avere il pieno controllo della gestione delle prove abilitanti ed evitare le criticità di un aspetto che non avevano mai dovuto affrontare fino ad ora. Pertanto dovevano essere organizzati dei protocolli con le università non telematiche (e già sedi di EdS) per poter convogliare chi si era laureato e svolto il tirocinio presso le telematiche. In questo modo si sarebbe evitato di creare un limbo di persone non offrendo una soluzione a questo problema.


Ovviamente, sarebbe stato chiedere troppo che questa cosa venisse seguita alla lettera e da qui nasce il problema maggiore di questa fase transitoria: come viene gestita una persona che proviene da una telematica?


A vedere dai risultati e dalle comunicazioni che ci stanno arrivando, siamo costretti ricorrere a Renè Ferretti in Boris. Perché anche in questo caso, ognuno ragiona per sé ed è una vera e propria giungla: alcune università telematiche, infatti, non attiveranno la PPV e ciò sta creando delle problematiche per chi non può iscriversi da nessuna parte.


Un esempio è Unimercatorum, la quale non ha attivato la PPV e, come indicato dal CNOP, bisogna far riferimento ad altri atenei. Ma se gli altri atenei vincolano agli interni, non c’è modo di uscire da questo circolo vizioso e risolvere il problema.


Siamo consapevoli che la situazione è molto complessa e che i bandi che verranno pubblicati saranno molti e probabilmente diversi, anche per quanto riguarda le date di avvio. Per questo vi chiediamo di aiutarci e di condividere ogni informazione possibile sui regolamenti e sui bandi che troverete sui siti delle diverse università, in modo da potervi offrire tutto il supporto e l’aiuto possibile per venire a capo di questa enorme confusione.


Il tesseramento per il 2023 è un modo per sostenere la nostra Associazione nelle sue iniziative per la valorizzazione della Professione di Psicologǝ e accedere a servizi esclusivi; potete farlo al costo di 10€ cliccando qui.

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