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Esame di Stato, Prova Pratico Valutativa e lauree abilitanti: il triangolo da considerare

Dopo mesi di calma apparente torniamo a parlare di una questione spinosa e affatto vicina a una sua risoluzione. Stiamo parlando della riforma dell’esame di abilitazione alla professione psicologica e dei percorsi di laurea abilitanti. Ora che queste riforme finalmente stanno prendendo forma, proviamo dunque a fare un po’ di chiarezza.




Come ben sapete è da tempo ormai entrato il Decreto Legge che stabilisce l’istituzione a tutti gli effetti dei percorsi di laurea abilitanti e di quello che è di fatto il “nuovo esame di Stato”, ovvero la Prova Pratico Valutativa (PPV). Ma andiamo per gradi e partiamo dalle basi.

Che cosa distingue la PPV dall’EDS? Nella sostanza ben poco, in quanto i contenuti di entrambe le prove (PPV ed EDS) vertono sull’esperienza di tirocinio d’abilitazione e sulla deontologia professionale. La principale differenza è invece inerente i criteri d’accesso ad una piuttosto che l’altra prova. In sostanza coloro che inizieranno il tirocinio d’abilitazione post riforma dei corsi di laurea abilitanti, e che dunque svolgeranno quest’ultimo per una durata di 750 ore, avranno accesso alla PPV, mentre coloro che hanno già svolto il tirocinio d’abilitazione, o che lo stanno attualmente svolgendo, per una durata di 1000 ore accederanno all’EDS.


Altra differenza tra le due prove è il fatto che la PPV verrà organizzata dalle singole università che dovranno indire in maniera autonoma i bandi per le sessioni d’esame, mentre l’EDS fa ancora capo al Ministero della Università e della Ricerca. All’atto pratico dunque ogni Università che prevede ad oggi un corso di studi in Psicologia (ad eccezione delle Università telematiche per il momento) dovranno avviare e attivare le PPV. Questo comporterà dunque una scelta delle sedi decisamente più ampia rispetto al passato dove invece per l’EDS le sedi erano in numero inferiore. Inoltre non vi sarà un bando ministeriale che sancirà le sessioni d’esame ma bisognerà controllare i siti delle singole Università per conoscere le date di svolgimento delle future PPV.


Tuttavia qui cominciano i problemi: l’Università di Padova ha infatti in maniera autonoma deciso che l’accesso alla sua PPV sarà esclusivo per coloro che si sono laureati presso l’Ateneo patavino o che abbiano svolto il tirocinio d’abilitazione in convenzione con l’Università di Padova, creando così una forte discriminazione nei confronti di tutti quegli abilitandi che per un motivo o per l’atro volevano svolgere la prova presso la sede di Padova. Tale decisione è stata giustificata dall’Università di Padova additando la colpa all’alto numero di candidati e candidate che nelle scorse sessioni d’esame si sono presentate presso questa sede e che hanno prolungato la sessione oltre il normale termine. Ci siamo dunque premurati di contattare tutte le Università per capire se ciò fosse un caso isolato o meno, e al momento fortunatamente questa decisione pare essere esclusiva dell’Università di Padova e speriamo non venga seguita da altri Atenei.


Altro elemento da considerare è il fatto che i momenti di sessione tra PPV e EDS potrebbero essere differenti ed ad oggi non vi è alcuna informazione ufficiale a tal proposito. Non si conosce infatti in quali finestre temporali si vogliano collocare le PPV, anche se ci è stato riferito ufficiosamente che l’intenzione sia quella di collocarle in parallelo alle sessioni d’EDS (quindi due sessioni all’anno: giugno e novembre).


Ma non ci sono novità riguardanti solo la nuova prova per essere abilitati. In tanti infatti da mesi si stanno chiedendo che fine abbiano fatto i famosi corsi di laurea abilitanti.

Come ben sapete il primo passo della riforma dei corsi di laurea abilitanti è stata l’introduzione del tirocinio da 750 ore al posto delle “vecchie” 1000 ore. Tuttavia ad oggi nessun ateneo ha ancora istituito i nuovi percorsi di studio abilitanti che dovrebbero (e usiamo il condizionale non a caso) partire col prossimo anno accademico ovvero il 2023/2024. L’idea era infatti quella di far partire in concomitanza sia i percorsi abilitanti triennali (L-24) che magistrali (LM-51) di modo da evitare discrepanze nei due percorsi accademici evitando quindi di bloccare gli studenti nel passaggio da triennale a magistrale.


Anche in questa riforma le Università hanno avuto autonomia nella decisione del momento di partenza dei percorsi abilitanti e nella loro strutturazione, il che come potete immaginare ha comportato un notevole ritardo nella loro istituzione. È però da evidenziare un caso critico in tal senso che è quello legato all’Università di Bari. Qui infatti a causa della situazione dell’Ordine Regionale che è decaduto, non sono state mai state deliberate le linee guida dall'Ordine della Puglia e a Bari non è stata ancora ridotto il monte ore del tirocinio a 750 ore con la conseguenza che i percorsi abilitanti sono ben lontani da diventare realtà. La decisione dell’Università di Bari, per i percorsi abilitanti, è dunque quella di far partire prima la laurea triennale abilitante e tra 3 anni il percorso di laurea abilitante magistrale. Oltre a ciò, fino alla nomina del Commissario Straordinario, si dovrà svolgere il tirocinio da 1000 ore dunque sostenere l'EDS e non la PPV.



Come sempre qualora dovessero esserci novità attinenti la nuova modalità d’abilitazione alla professione o i percorsi abilitanti ci premuneremo di comunicarvele al più presto!


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