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Guida al Decreto Ministeriale per l'esame di Stato

Aggiornamento: 10 ago 2022

Qualche giorno fa è uscito il Decreto Ministeriale che disciplinerà la nuova versione d'Esame di Stato per l'anno 2022 e per gli anni a venire. Tuttavia, i testi di legge sono spesso fumosi e poco chiari. Andiamo dunque ad esaminare nel dettaglio il contenuto del Decreto Ministeriale, approfondendo i vari articoli e commi che lo compongono.




L'articolo 1 riporta in maniera coincisa quello che sarà il contenuto della nuova prova d'esame. Citando testualmente si tratterà di:


"prova orale concernente le attività svolte durante il medesimo tirocinio professionale nonché gli aspetti di legislazione e deontologia professionale"


Viene quindi confermata la modalità orale per l'Esame di Stato, che verterà principalmente sulle attività svolte durante il periodo di tirocinio professionalizzante e la deontologia professionale.


Strettamente collegato all'Art. 1 è l'Art. 2 comma 4.


Il testo di questo comma va a specificare nel dettaglio quelli che sono i fini delle attività svolte durante il periodo di tirocinio professionalizzante con un chiaro riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo (Art. 1 legge n. 56/89). Viene inoltre evidenziato come oggetto della prova e della relativa valutazione siano:


"le attività pratiche supervisionate (attività di tirocinio), che prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale"


Il testo prosegue specificando come tali attività contribuiscano, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all’acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l’accesso alla professione di psicologo. Queste competenze comprendono di fatto l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.


Ma tutto ciò che cosa significa in parole povere?


Verosimilmente quello che potrebbe accadere è che il testo venga interpretato liberamente dalle varie commissioni esaminatrici portando dunque a due possibili scenari:

  1. Commissioni che concentrano la prova d'esame esclusivamente sull'esperienza di tirocinio e sulla deontologia professionale ad essa legata;

  2. Commissioni che concentrano la prova d'esame sulla deontologia professionale e sull'esperienza di tirocinio, chiedendo al candidato o alla candidata di spaziare anche sugli aspetti tipici delle vecchie tre prove dato che quest'ultimi, sempre legati all'esperienza di tirocinio, riprendono gli atti tipici e di riferimento della professione.




In tantissimi si sono spaventati leggendo poi l'Art. 2 comma 2. Ci teniamo dunque a tranquillizzare chi ci sta leggendo tenendo a specificare che il testo di legge sottolinea come a partire dal 2027 per poter sostenere l'esame di Stato, abilitante alla professione psicologica, bisognerà rivolgersi agli Atenei che possiedono al loro interno un corso di laurea in Psicologia per poter sostenere la prova. Questo molto banalmente perché verosimilmente la prova si andrà a sostenere con gli studenti e le studentesse che quell'anno, all'interno del loro percorso accademico, andranno a svolgere l'esame di Stato per potersi abilitare essendo i corsi di laurea abilitanti.


In data 8 agosto il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato una rettifica in merito all'Art. 2 comma 6, il quale faceva riferimento al D.P.R. 137/2012, in cui si esplicitava una durata massima di 5 anni per il tirocinio per poter svolgere l’Esame di Stato.

Questa rettifica elimina di fatto il riferimento al D.P.R. e, pertanto, toglie definitivamente questa ambiguità che si era venuta a creare.


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