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Lauree Abilitanti: cosa prevede il testo del Decreto

Dopo mesi di attesa, finalmente abbiamo il testo del Decreto Interministeriale n. 654 del 5 Luglio 2022 (“Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) che va a normare i Corsi di Laurea Abilitanti in Psicologia e spiega come verranno strutturati i nuovi percorsi accademici, con l’introduzione dei 30 CFU di Tirocinio.





Ma cosa prevede il testo?


All’articolo 1 (Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo) viene spiegato come ci si potrà abilitare.


Potrà sostenere l’Esame di Stato chi avrà conseguito l’idoneità del Tirocinio Pratico-Valutativo svolto all’interno dei Corsi di Studio. La Prova Pratica-Valutativa (Esame di Stato) verterà sull’esperienza di tirocinio e sulla conoscenza della deontologia professionale, in un momento precedente alla discussione della tesi di Laurea (in un periodo che verrà stabilito da ciascuna Università).


All’articolo 2 (Tirocinio Pratico-Valutativo), viene illustrata la struttura dei nuovi Corsi di Laurea e come verrà costituito il nuovo TPV


Per la LM-51, sono previsti 20 CFU i quali verranno acquisiti tramite lo svolgimento del TPV interno al Corso di Studi. Ogni CFU corrisponderà ad almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento, le quali verranno definite all’interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l’area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.


Ciò significa che non possiamo sapere in anticipo quali verranno considerate come attività professionalizzanti, in quanto saranno stabilite dai regolamenti didattici d’Ateneo, e che potranno essere valutate ai fini dell’acquisizione dei CFU necessari per il completamento del TPV.


Le attività di TPV devono prevedere un minimo di 14 CFU svolti presso enti esterni qualificati e convenzionati con le università. Una parte di queste attività devono essere svolte presso strutture Sanitarie Pubbliche o Private accreditate e contrattualizzate con il SSN. Se non viene garantita una adeguata disponibilità di servizi di psicologia o di tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli enti convenzionati con l’Università.


I rimanenti 10 CFU verranno svolti durante il percorso triennale L-24. Le attività verranno definite dai regolamenti didattici d’Ateneo e prevedranno:

  • attività per l’acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;

  • attività per l’acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;

  • analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.


Anche in questo caso, le attività nello specifico verranno stabilite dagli Atenei.


Per iscriversi al Corso abilitante Magistrale LM-51, chi ha conseguito la Laurea Triennale L-24 e che non ha svolto i 10 CFU di attività professionalizzanti, può chiedere il riconoscimento delle attività svolte durante il corso triennale, relativamente a:

  • attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all’apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;

  • esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.


In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei CFU, i laureati triennali li possono acquisire in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.


Ai fini della valutazione del tirocinante, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente, le quali consistono nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.


La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all’Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.


Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

  • alla valutazione del caso;

  • all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;

  • alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;

  • alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;

  • alla redazione di un report;

  • alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;

  • allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;

  • allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;

  • alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.


Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo d’idoneità. Lo studente che consegue una valutazione negativa delle attività di tirocinio ripete il TPV, o parte di esso, e acquisisce il predetto giudizio d’idoneità ai fini della partecipazione all’esame finale abilitante. In tal caso, resta comunque salvo il riconoscimento della parte di attività professionalizzanti eventualmente effettuata durante il corso di studio della classe L-24.


Le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor sono programmate dalle università, sentiti i competenti organi di rappresentanza degli studenti, in collaborazione con l’Ordine professionale territorialmente competente.


All’articolo 3 (Prova Pratica-Valutativa) viene indicata la struttura della Prova Pratica-Valutativa


Una volta conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV, si può essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato, che precede la discussione della tesi di Laurea.


La prova, in modalità orale, è unica e verte sull’attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Viene considerata superata tramite un giudizio di idoneità, la quale consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.


Gli articoli 4 e 5 (Adeguamento della disciplina della classe LM-51 e della classe L-24) indicano le aggiunte e le modifiche relative agli ordinamenti previgenti che vanno a normare i Corsi di Laurea Triennali e Magistrali.


L’ordinamento relativo al DM 16 marzo 2007, viene integrato con le modifiche relative al TPV e alla PPV, come indicato in precedenza.



L’articolo 6 (Adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi), infine, indica le tempistiche entro cui le Università devono adeguare i regolamenti didattici d’Ateneo per passare ai nuovi percorsi formativi abilitanti.


L’adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di ateneo si applica a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell’accreditamento dei medesimi corsi di studio.


Ciò significa, anche sentendo le diverse indicazioni delle Università, che l’effettiva entrata in vigore dei Corsi di Laurea Abilitanti sarà a partire dall’A.A. 23/24.


Chiunque alla data di entrata in vigore dell’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo risulta iscritto ai corsi di laurea triennale L-24 dei previgenti ordinamenti possono optare per il passaggio ai nuovi corsi di studio afferenti alla classe di laurea L-24 come modificata dal presente decreto.


Alcune informazioni dipendono dai regolamenti d’Ateneo, i quali non verranno pubblicati a breve, ma se doveste avere dei dubbi, non esitate a comunicarceli.


Se volete sostenere la nostra Associazione nelle sue iniziative per la valorizzazione della professione di psicologo potete farlo diventando soci/e al costo simbolico di 10€ per l'intero anno, cliccando qui.

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